PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
      2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.
      3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.
      4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
      5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali»;

          b) all'articolo 20, le parole da: «avvengono manifestazioni» fino a: «assembramenti predetti» sono soppresse;

          c) l'articolo 21 è abrogato;

          d) l'articolo 25 è abrogato.